Sez. 6, Sentenza n. 10445 del 27/06/2000 Ud. (dep. 04/10/2000) Rv. 217095 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Intervento del medico di guardia - Presupposto - Situazione di urgenza - Richiesta di intervento da parte di ammalato terminale di cancro al fine di somministrazione di farmaci atti ad alleviare le sofferenze - Obbligo di intervento - Sussistenza - Configurabilità del reato.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE
In tema di rifiuto di atti di ufficio in materia sanitaria, sussiste il presupposto della necessità ed improcrastinabilità della prestazione di assistenza sanitaria da parte del medico di guardia, di cui all'art. 13 del d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, in caso di richiesta di intervento al fine della somministrazione di farmaci atti ad alleviare le atroci sofferenze di un malato terminale di cancro. Ne deriva che in tale situazione il rifiuto di intervento da parte del medico è idoneo a integrare il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 1, Legge 25/01/1991 num. 41 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)