Sez. 6, Sentenza n. 34047 del 14/01/2003 Ud. (dep. 08/08/2003) Rv. 226594 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Intervento del sanitario di guardia medica - Visita domiciliare - Presupposto - Situazione di urgenza - Valutazione da parte del medico - Discrezionalità tecnica - Sindacato del giudice di merito - Necessità di acquisire indicazioni sul quadro clinico del paziente.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE
In tema di rifiuto di atti di ufficio, la necessità e l'urgenza di effettuare una visita domiciliare, sulla base di quanto prevede l'art. 13 del d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, è rimessa alla valutazione discrezionale dal sanitario di guardia, sulla base della propria esperienza, ma tale valutazione sommaria, soggetta al sindacato del giudice di merito sulla base degli elementi di prova sottoposti al suo esame, non può prescindere dalla conoscenza del quadro clinico del paziente, acquisita dal medico attraverso la richiesta di indicazioni precise circa l'entità della patologia dichiarata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328, DPR 25/01/1991 num. 41 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)