Sez. 3, Sentenza n. 7928 del 18/05/1998 Ud. (dep. 07/07/1998) Rv. 211542 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Camera di consiglio - Avviso al P.M. ed all'imputato - Necessità - Omissione dell'avviso - Nullità assoluta.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)
In caso di proscioglimento prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 469 cod.proc.pen., è indispensabile che al P.M. e all'imputato sia dato avviso della data dell'udienza, al fine di consentire loro di esporre le proprie considerazioni. La carenza dell'avviso determina una nullità assoluta di ordine generale poiché incide sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 469, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 469, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)