diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 43310 del 26/10/2005 Cc. (dep. 29/11/2005) Rv. 233121 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Atti preliminari al giudizio - Proscioglimento prima del dibattimento - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233121-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del codice di rito non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen., operando tale rinvio con salvezza, tra l'altro, dell'art. 599 cod. proc. pen., che contiene un catalogo tassativo delle decisioni da adottarsi in camera di consiglio in cui non figura l'ipotesi di sentenza predibattimentale, e dell'art. 601 cod. proc. pen., che detta una disciplina autonoma della fase degli atti preliminari rispetto a quella relativa al primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)