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Sez. 4, Sentenza n. 5779 del 28/02/1997 Ud. (dep. 17/06/1997) Rv. 208525 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Camera di consiglio - Avviso al P.M. e all'imputato - Non opposizione - Risultanza dagli atti - Necessità - Circostanze presuntive - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208525-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)

Ai fini del proscioglimento prima del dibattimento l'art. 469 cod. proc. pen. prescrive che il pubblico ministero e l'imputato vengano previamente sentiti e non si oppongano: perché l'audizione sia effettiva occorre perciò che essi vengano avvisati della data dell'udienza, a meno che non risulti dagli atti -e non da circostanze presuntive- che essi abbiano già manifestato la loro non opposizione o sollecitato una delle declaratorie previste dall'art. 469 cod. proc. pen. (in motivazione si trae argomento anche da Corte cost. 9.3.1992, n. 91)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)