Sez. 3, Sentenza n. 12319 del 10/06/2005 (Rv. 582557 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 - Esonero del conduttore dal pagamento del canone ex art. 5 "quater" del d.l. n. 333 del 1981 convertito nella legge n. 456 del 1981 - Esonero del locatore dalle sue obbligazioni - Configurabilità - Durata - Conseguenze - Mancato adempimento delle rispettive obbligazioni da parte del conduttore e del locatore (nel caso, mancato versamento del canone da parte del conduttore, e mancata offerta di restituzione dell'immobile riparato con le provvidenze pubbliche da parte del locatore) - Tacita risoluzione consensuale della locazione - Configurabilità - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE
In tema di provvidenze in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 1980, ai sensi dell'art. 5 "quater" del d.l. 26 giugno 1981, n. 333, conv. in legge 6 agosto 1981, n. 456, secondo cui, fermo restando quanto previsto dall'art. 4"ter" del d.l. n. 776 del 1980, "il locatario di immobili dichiarati inagibili è esentato dal pagamento del canone fino al collaudo dei lavori che consentano l'agibilità e l'abitabilità degli immobili medesimi" durante il periodo di esecuzione dei lavori e sino alla dichiarazione di agibilità e di abitabilità dell'immobile le parti sono esentate per legge dalle reciproche obbligazioni, sicché il relativo mancato adempimento (nel caso, mancato versamento del canone da parte del conduttore, e mancata offerta di restituzione dell'immobile riparato con le provvidenze pubbliche da parte del locatore) non depone per la tacita risoluzione consensuale della locazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 4 ter, Decreto Legge 26/06/1981 num. 333 art. 5 quater, Legge 06/08/1981 num. 456, Cod. Civ. art. 1571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)