Sez. 3, Sentenza n. 11622 del 26/10/1992 (Rv. 479140 - 01)
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Corrispettivo (canone) - In genere | Immobile dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 - Esonero del locatario dal pagamento del canone ex art. 5 "quater" del D.L. n. 333 del 1981 convertito nella legge n. 456 del 1981 - Godimento precario dell'immobile locato da parte del medesimo - Ininfluenza.
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Corrispettivo (canone) - In genere
Il locatario di immobile dichiarato inagibile in seguito agli eventi sismici che hanno colpito le regioni della Campania e della Basilicata nel novembre del 1980 è esonerato dal pagamento del canone di locazione sino al collaudo dei lavori che consentono l'agibilità o l'abitabilità dell'immobile anche se sia rimasto nel godimento precario del bene, perché l'unica condizione obiettiva dell'esonero prevista dall'art. 5 "quater" D.L. 26 giugno 1981 n. 333, convertito nella legge 6 agosto 1981 n. 456, è quella del dissesto determinante l'intervento autoritativo (opere urgenti di riattazione) sulle condizioni del bene.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 4 ter, Legge 22/12/1980 num. 874, Decreto Legge 26/06/1981 num. 333 art. 5 quater, Legge 06/08/1981 num. 456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)