Sez. L, Sentenza n. 9453 del 06/05/2005 (Rv. 581282 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Di malattia - Visite di controllo - Allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio - Onere di preventiva comunicazione all'organo di controllo - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa ad allontanamento dal domicilio per rispondere a convocazione presso il Centro servizi sociali.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori assenti per malattia, dal dovere di cooperazione del lavoratore, previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1988 come fondamento dell'obbligo di reperibilità, non deriva un onere, in capo al lavoratore, di comunicazione preventiva all'organo di controllo dell'indifferibile assenza dal domicilio, onere né previsto dalla legge, né configurabile dalle clausole generali di correttezza e buona fede (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non provata l'indifferibilità della convocazione presso il Centro Servizi Sociali - struttura periferica del Ministero della Giustizia -, notificata a messo della polizia municipale, senza considerare che provenienza e modalità rigide della convocazione assumevano carattere cogente ed indifferibile ed imponevano al lavoratore l'adempimento di un dovere nei confronti dell'autorità, parimenti tutelabile dall'ordinamento e costituente una seria e valida ragione, socialmente apprezzabile, per esonerare il lavoratore dall'obbligo di reperibilità nelle fasce orarie).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)