Sez. 2, Sentenza n. 7762 del 22/02/1983 Ud. (dep. 01/10/1983) Rv. 160366 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO OBBLIGATORIO - VALUTAZIONE SULLA NON NECESSITÀ DI PROCEDERE A SPECIALI INDAGINI - POTERE DISCREZIONALE E INSINDACABILE DEL P.M. - FACOLTÀ DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO DI RITENERE PRELIMINARMENTE LA NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - ESCLUSIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO OBBLIGATORIO - VALUTAZIONE SULLA NON NECESSITÀ DI PROCEDERE A SPECIALI INDAGINI - POTERE DISCREZIONALE E INSINDACABILE DEL P.M. - FACOLTÀ DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO DI RITENERE PRELIMINARMENTE LA NECESSITÀ DI SPECIALI INDAGINI - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio direttissimo atipico obbligatorio previsto dall'art. 2 legge 14 ottobre 1974 n.497 la valutazione sulla non necessità di procedere a speciali indagini è rimessa al potere discrezionale e insindacabile del P.m., con la conseguenza che il giudice del dibattimento non può ritenere preliminarmente insussistente tale condizione e trasmettere gli Atti al P.m., ma deve procedere alla istruttoria purché non incompatibile con la speditezza del rito e, soltanto dopo la chiusura del dibattimento, se necessitano indagini particolari, deve disporre che si proceda ad istruzione formale. (Conf mass n 158663; (Conf mass n 156093; (Conf mass n 153441).*
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)