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Sez. 1, Sentenza n. 1287 del 10/11/1980 Ud. (dep. 20/02/1981) Rv. 147673 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONE CONCERNENTE LA NON NECESSITA DI 'SPECIALI INDAGINÌ - DISCREZIONALITA DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1980-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147673-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - VALUTAZIONE CONCERNENTE LA NON NECESSITA DI 'SPECIALI INDAGINÌ - DISCREZIONALITA DEL PUBBLICO MINISTERO - CONSEGUENZE.*

La valutazione concernente la necessita di procedere ad indagini e di stabilire la loro 'specialità agli effetti del giudizio direttissimo, e affidata al potere discrezionale ed insindacabile del pubblico ministero, con la conseguenza che il giudice del dibattimento non puo preliminarmente ritenere insussistente la condizione di legittimazione e trasmettere gli Atti al pubblico ministero, ma deve procedere all'istruzione non incompatibile con il rito speciale e soltanto dopo chiuso il dibattimento, se si imponga un supplemento istruttorio costituente speciale indagine, deve disporre che si proceda ad istruzione formale. (Conf mass n 145312; (Conf mass n 143501; (Conf mass n 139151; (Conf mass n 135432, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)