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Sez. 3, Sentenza n. 9464 del 26/09/1997 (Rv. 508295 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Obbligo di pagamento d'importo pari al canone - Configurabilità - Ammontare - Aumenti o adeguamenti ex legge n. 392 del 1978 - Incidenza.
Stato
decisa il 1997-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508295-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE

Il conduttore in mora nel restituire la cosa, che non sia ad altro titolo inadempiente, è perciò stesso, ossia indipendentemente da qualsiasi prova fornita dal locatore, tenuto a corrispondere un importo pari al canone, con ciò intendendosi in caso di applicabilità della legge 27 luglio 1978 n. 392 quello legalmente dovuto, compresi eventuali aumenti o adeguamenti. Ne deriva che nella determinazione del canone dovuto non può tenersi conto delle maggiorazioni di cui all'art. 2 comma nono bis D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 convertito in legge 5 aprile 1985 n. 118, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 108 del 1986.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2 com. 9 n. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)