Sez. 1, Sentenza n. 8911 del 15/06/1981 Ud. (dep. 13/10/1981) Rv. 153504 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - SINDACATO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - LIMITI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - SINDACATO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - LIMITI.*
L'autorità giudiziaria ordinaria può esercitare sul provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio il solo Sindacato di legittimità, e cioè verificare la Competenza dell'autorità che ha impartito l'ordine, la conformità di esso alle prescrizioni di legge e l'assenza di un eventuale vizio di eccesso di potere desumibile dalla motivazione in concreto adottata. (Conf mass n 135964; (Conf mass n 138302; (Conf mass n 138777; (Conf mass n 139949).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)