Sez. 1, Sentenza n. 4881 del 28/02/1978 Ud. (dep. 29/04/1978) Rv. 138777 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - RIMPATRIO CON - PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA DEL GIUDICE ORDINARIO - SINDACATO SULL'ATTO AMMINISTRATIVO - LIMITI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - RIMPATRIO CON - PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE - CONTROLLO DI LEGITTIMITA DEL GIUDICE ORDINARIO - SINDACATO SULL'ATTO AMMINISTRATIVO - LIMITI.*
L'affermazione di responsabilita per la violazione delle prescrizioni del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio non richiede un riesame della pericolosita del soggetto cui si attribuisce l'infrazione. La valutazione della pericolosita e, infatti, affidata al questore, il cui provvedimento non puo essere oggetto di controllo da parte dell'autorita giudiziaria se non sotto il profilo della legittimita. Il Sindacato del giudice penale sul provvedimento di rimpatrio concerne, pertanto, esclusivamente la Competenza dell'autorita che ha emesso l'ordine, la conformita di questo alle prescrizioni di legge e l'assenza di un eventuale vizio di eccesso di potere desumibile dalla motivazione adottata in concreto. Se, invero, il giudice penale nell'accertare la sussistenza dei presupposti fissati dalla legge per l'emissione del provvedimento, sostituisse la propria valutazione della pericolosita a quella operata dal questore, compirebbe un Sindacato di merito dell'atto amministrativo discrezionale, con valutazione di opportunita assolutamente preclusa al giudice ordinario dalla legge fondamentale sul contenzioso amministrativo.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)