Sez. 3, Sentenza n. 4018 del 26/06/1980 (Rv. 407934 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - RISOLUZIONE PER MOROSITA DEL CONDUTTORE - CONDIZIONI EX ART 3 DELLA LEGGE N 841 DEL 1973.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITA - CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - RISOLUZIONE PER MOROSITA DEL CONDUTTORE - CONDIZIONI EX ART 3 DELLA LEGGE N 841 DEL 1973.*
L'art 3 della legge 22 dicembre 1973 n 841, il quale dispone che la morosita del conduttore puo costituire causa di risoluzione del contratto di locazione soggetto a proroga legale solo quando si protragga per almeno due mesi (ovvero per tre mesi in caso di precarie condizioni economiche dell'inquilino), va inteso non nel senso che la morosita debba riferirsi ad almeno due mensilita, ma nel senso che la stessa, ancorche riguardante un solo canone, duri almeno due mesi, con decorrenza dal momento di scadenza dell'obbligazione. Infatti solo da questo momento e concepibile l'inadempimento giuridico del conduttore, anche se il corrispettivo si riferisca ad un periodo locativo che decorra da una data anteriore. (V 3572/79, mass n 399985; (V 423/79, mass n 396539).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)