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Sez. 2, Sentenza n. 2240 del 02/08/1973 (Rv. 365500 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - CLAUSOLE AVENTI MERO VALORE REGOLAMENTARE CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO PREDISPOSTO DAL COSTRUTTORE - MODIFICABILITA A MAGGIORANZA - IMPUGNAZIONE DELLA RELATIVA DELIBERAZIONE - TERMINI - FATTISPECIE IN TEMA DI SERVIZIO DI PORTIERATO.*
Stato
decisa il 1973-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365500-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - CLAUSOLE AVENTI MERO VALORE REGOLAMENTARE CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO PREDISPOSTO DAL COSTRUTTORE - MODIFICABILITA A MAGGIORANZA - IMPUGNAZIONE DELLA RELATIVA DELIBERAZIONE - TERMINI - FATTISPECIE IN TEMA DI SERVIZIO DI PORTIERATO.*

Qualora un regolamento condominiale, predisposto dal costruttore dell'edificio ed accettato dai condomini nei singoli Atti di acquisto contenga clausole che, secondo l'accertamento del giudice del merito, hanno natura puramente regolamentare, non risultando la volonta dei paciscenti di attribuire ad esse valore contrattuale, la modifica di tali clausole puo essere disposta dall'assemblea dei condomini a maggioranza e non all'unanimita; la relativa deliberazione puo essere impugnata per annullamento nel termine di cui all'art 1137 cod civ. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che le norme del regolamento che si limitavano a statuire circa la nomina, la revoca, lo stipendio e l'abitazione del portiere, senza imporre il mantenimento del servizio di portierato, avevano natura regolamentare e non escludevano che il portierato potesse essere soppresso o altrimenti sostituito con deliberazione dell'assemblea dei condomini a maggioranza).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)