Sez. 2, Sentenza n. 5769 del 06/12/1978 (Rv. 395573 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - NORME DI CONTENUTO REGOLAMENTARE E NORME DI CONTENUTO ESCLUSIVAMENTE CONTRATTUALE - RISPETTIVA NOZIONE - MODIFICAZIONE - DISCIPLINA RISPETTIVA - NORME SULLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE - INCLUSIONE NELLE NORME DELLA SECONDA SPECIE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - NORME DI CONTENUTO REGOLAMENTARE E NORME DI CONTENUTO ESCLUSIVAMENTE CONTRATTUALE - RISPETTIVA NOZIONE - MODIFICAZIONE - DISCIPLINA RISPETTIVA - NORME SULLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE - INCLUSIONE NELLE NORME DELLA SECONDA SPECIE.*
Nell'ipotesi di regolamento di condominio contrattuale, predisposto dall'unico originario proprietario e specificamente richiamato nei singoli Atti di acquisto degli appartamenti dell'edificio condominiale, occorre distinguere le norme che hanno contenuto regolamentare che, essendo suscettibili di variazione o di adattamento in relazione alle mutevoli esigenze degli interessi impersonali della collettivita dei condomini, sono modificabili dalla assemblea con la prescritta maggioranza, e norme di natura esclusivamente contrattuale, le quali incidono nella sfera dei diritti e degli obblighi propri di ciascun condomino, determinandone la misura rispetto a quella dei diritti e degli obblighi degli altri condomini. Tra queste ultime, che costituiscono un vinculum iuris iuris negoziale, avente forza di legge fra tutti i condomini obbligati, il quale non puo essere, percio, modificato o risolto senza il loro consenso, rientra la clausola che stabilisce la ripartizione tra i condomini delle spese in genere. (V 2240/73, mass n 365500; (V 2275/68, mass n 334546).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)