Sez. 2, Sentenza n. 208 del 21/01/1985 (Rv. 438435 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - NORME REGOLAMENTARI E NORME CONTRATTUALI - NOZIONE RISPETTIVA - MODIFICAZIONE DELLE UNE E DELLE ALTRE - CONDIZIONI RELATIVE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - NORME REGOLAMENTARI E NORME CONTRATTUALI - NOZIONE RISPETTIVA - MODIFICAZIONE DELLE UNE E DELLE ALTRE - CONDIZIONI RELATIVE.*
Nell'ipotesi di regolamento condominiale richiamato nei singoli Atti di acquisto degli appartamenti dell'edificio condominiale, hanno natura contrattuale soltanto le Disposizioni che incidono nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condomino, mentre hanno natura tipicamente regolamentare le norme riguardanti le modalità d'uso delle cose comuni, e, in genere, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi condominiali. Dette norme regolamentari, a differenza di quelle contrattuali, le quali sono suscettibili di variazioni soltanto con il consenso di tutti i condomini manifestato in Forma scritta, possono essere modificate, al fine di essere adattate alle mutevoli esigenze della collettività condominiale, dall'assemblea con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 cod. civ., e ciò anche se siano formalmente inserite in un regolamento di tipo contrattuale, in quanto la natura di una clausola dipende dal suo contenuto piuttosto che dal contenuto di essa. (V 1738/80, mass n 405359; (V 2240/73, mass n 365500; (V 2275/68, mass n 334546; (Conf 5769/78, mass n 395573).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)