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Sez. 2, Sentenza n. 3733 del 15/04/1987 (Rv. 452676 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - CLAUSOLE COINVOLGENTI INTERESSI IMPERSONALI DELLA COLLETTIVITÀ DEI CONDOMINI - MODIFICA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA - AMMISSIBILITÀ - CLAUSOLE INCIDENTI SULLA SFERA SOGGETTIVA DEI CONDOMINI - RIPARTIZIONE DELLE - MODIFICA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452676-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - CLAUSOLE COINVOLGENTI INTERESSI IMPERSONALI DELLA COLLETTIVITÀ DEI CONDOMINI - MODIFICA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA - AMMISSIBILITÀ - CLAUSOLE INCIDENTI SULLA SFERA SOGGETTIVA DEI CONDOMINI - RIPARTIZIONE DELLE - MODIFICA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA - INAMMISSIBILITÀ.*

Ancorché contenute in regolamento cosiddetto contrattuale hanno natura regolamentare e sono modificabili dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 1136 cod. civ. le sole clausole del regolamento condominiale che coinvolgono interessi impersonali della collettività dei condomini, mentre hanno natura contrattuale e sono modificabili soltanto con il consenso unanime dei condomini quelle clausole che incidono direttamente sulla sfera soggettiva dei medesimi, rientrano fra queste ultime le clausole che stabiliscono i criteri di ripartizione delle spese (nella specie: spese di riscaldamento) costituendo la relativa contribuzione, nella misura legale e convenzionale (art. 1123 cod. civ.), un Obbligo dei condomini. (V 208/85, mass n 438435; (V 1738/80, mass n 405359; (V 2240/73, mass n 365500).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1923

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)