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Sez. 3, Sentenza n. 4651 del 11/05/1999 (Rv. 526172 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA | Fondo rustico - Concessione di diritto di uso da parte del titolare - Stipulazione di un contratto di affitto fra l'usuario ed un terzo - Controversia instaurata dal titolare contro l'usuario ed il terzo affittuario - Per la dichiarazione di inefficacia dell'affitto ed il rilascio del fondo da parte del terzo quale occupante senza titolo - Competenza del tribunale ordinario - Esclusione - Competenza della Sezione Specializzata Agraria - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526172-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA

Alla stregua dell'art. 9 della legge 24 febbraio 1990 n. 29, che deferisce al giudice specializzato agrario "tutte le controversie in materia di contratti agrari", sussiste la competenza per materia della Sezione Specializzata Agraria avanti al Tribunale e non già la competenza del Tribunale in funzione di giudice ordinario con riferimento alla domanda con la quale il soggetto titolare della proprietà di un fondo rustico, assumendo di avere concesso detto fondo in godimento, a titolo di diritto di uso, quale parte di un maggiore compendio, ad altro soggetto e che lo stesso fondo era, peraltro, rimasto escluso da una convenzione successiva, rinnovativa della concessione di quel diritto, convenga in giudizio il soggetto concessionario del godimento ed il terzo, cui quel oggetto abbia concesso in affitto il suddetto fondo, chiedendo dichiararsi l'inefficacia nei propri riguardi del relativo contratto di affitto e condannarsi il terzo affittuario al rilascio del fondo come occupante senza titolo, sull'assunto che il concessionario non avesse il potere di stipulare l'affitto, sia in quanto l'usuario non può dare in locazione il bene, sia in quanto la convenzione rinnovativa non aveva ricompreso il fondo in questione.

Riferimenti normativi: Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9, Cod. Civ. art. 1024

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)