Sez. 6, Sentenza n. 4298 del 04/11/1994 Cc. (dep. 04/01/1995) Rv. 200834 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - In genere | Necessità della doppia incriminazione - Estensione della relativa verifica alle condizioni di procedibilità - Esclusione - Fattispecie: richiesta di estradizione per reato punibile in Italia a querela di parte.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - In genere
Ai fini dell'estradizione del cittadino straniero dall'Italia allo Stato estero il principio della necessità della doppia incriminazione va inteso nel senso che sono escluse dagli elementi oggetto di verifica le condizioni di procedibilità. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto infondato un ricorso col quale si deduceva che la richiesta di estradizione per il reato di uso di atto falso era inaccoglibile per difetto di querela).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13 com. 2, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)