Sez. 5, Sentenza n. 24423 del 26/05/2006 Ud. (dep. 14/07/2006) Rv. 234421 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - IN GENERE | Principio di doppia incriminazione - Nozione - Concreta punibilità - Estraneità.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - IN GENERE
Il principio di doppia incriminazione, per il quale è necessario che il fatto per cui si domanda l'estradizione costituisca illecito tanto nello Stato richiedente quanto nello Stato richiesto, non comporta che tale fatto, oltre che previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera, risulti punibile in concreto in entrambi gli Stati, perché la norma di cui all'art. 13, comma secondo, cod. pen. impone soltanto la garanzia del controllo di compatibilità dei due ordinamenti statali e non accorda rilevanza alle eventuali cause di estinzione del reato così come della pena, e quindi alla prescrizione del reato nello Stato richiesto, salvo contrarie disposizioni delle convenzioni internazionali.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)