Sez. 6, Sentenza n. 24717 del 16/05/2002 Cc. (dep. 27/06/2002) Rv. 222193 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Principio della doppia incriminazione - Contenuto - Art. VIII del Trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America - Estensione della verifica alla prescrizione del reato secondo le leggi dello Stato richiesto - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In materia di estradizione, ai fini del principio della doppia incriminazione (art. 13 cod. pen.)non rilevano le eventuali condizioni di procedibilità né le eventuali cause di estinzione del reato maturate secondo la legislazione dello Stato richiesto, rilevando unicamente, a tal fine, la conformità del fatto ad una fattispecie astratta che sia prevista come reato da entrambi gli ordinamenti. Ne consegue che l'art. VIII del Trattato tra Italia e Stati Uniti d'America, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, per il quale l'estradizione non è consentita "nel caso in cui l'azione penale o l'esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente", deve essere necessariamente inteso nel senso che non viene riconosciuta rilevanza all'eventuale prescrizione del reato secondo le leggi dello Stato richiesto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Legge 26/05/1984 num. 225 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)