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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 727 del 14/01/2013 (Rv. 625421 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Assegnazione degli affari civili ai giudici onorari di tribunale - Circolari del CSM in tema di attività dei predetti giudici onorari - Violazione - Nullità degli atti posti in essere dal G.O.T. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625421-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI

Le circolari con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura disciplina gli incarichi che possono essere affidati ai giudici onorari del Tribunale, in quanto fonti normative di secondo grado, non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge. Pertanto, in materia di immigrazione, il decreto del G.O.T. che dispone la proroga per un mese del trattenimento di uno straniero presso il locale centro di identificazione ed espulsione non violando l'art.43-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (introdotto dall'art. 10 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) che disciplina le attività delegabili ai giudici onorari, non è affetto da nullità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 10, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 43 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)