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Sez. L, Sentenza n. 15116 del 23/11/2000 (Rv. 542070 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Reiterazione ripetuta di inadempimenti di per sè non particolarmente gravi - Contestazione degli stessi con avvertimenti, procedimenti disciplinari e note di qualifica negative - Ulteriore reiterazione delle violazioni - Contestazione delle stesse anche in termini riassuntivi insieme alle precedenti - Ammissibilità - Rilevanza ai fini della integrazione del giustificato motivo di licenziamento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542070-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In presenza di una pluralità di contestazioni, nel tempo, di violazioni degli obblighi contrattuali, anche in sè non particolarmente importanti se separatamente considerate, ma reiterate nel corso del rapporto mediante la pervicace ripetizione di condotte illegittime di analogo contenuto, ben può alla fine essere contestata e posta a base di un licenziamento per giustificato motivo la condotta medesima, quale ulteriormente protratta dopo le precedenti negative valutazioni, espresse con avvertimenti, motivate note di qualifica e provvedimenti disciplinari conservativi, in quanto l'insensibilità a tali ripetuti interventi del datore di lavoro, denotata dalla protrazione ulteriore della condotta, costituisce a sua volta comportamento disciplinarmente rilevante, contestabile anche in termini complessivi e riassuntivi, facenti riferimento alle precedenti analoghe condotte del lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)