diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1756 del 28/01/2005 (Rv. 578792 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Sentenza - Equità - Regime delle impugnazioni - Ricorso per cassazione per violazione di legge - Esperibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578792-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 204, le sentenze del giudice di pace rese secondo equità "ratione valoris" possono essere impugnate con ricorso per cassazione, per violazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., soltanto in relazione alla violazione di "principi informatori" della materia, e cioè di principi ai quali deve ispirarsi la disciplina positiva nel regolare un istituto in attuazione dei principi costituzionali, restando invece preclusa la denunzia di violazione di specifiche norme di diritto sostanziale. (Nella specie, relativa alla asserita violazione dell'art. 2948 cod. civ., ossia di una specifica disciplina di dettaglio dell'istituto della prescrizione, la Corte Cass. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)