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Sez. 3, Sentenza n. 13437 del 20/07/2004 (Rv. 574702 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Controversie di valore non eccedente euro 1.092, 91 - Pronuncia secondo equità - Sindacabilità in cassazione per violazione della norma sostanziale applicabile alla fattispecie - Esclusione - Fattispecie in tema di canoni per l'erogazione di acqua potabile.
Stato
decisa il 2004-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574702-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

In relazione alle sentenze di valore inferiore ad euro 1.092, 91 in cui il giudice di pace pronunzia secondo equità non è sindacabile in cassazione il contrasto tra la regola equitativa applicata ed esplicitata dal giudice e la norma di legge applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso una sentenza in cui il g.d.p., in relazione ad un contratto di somministrazione di acqua potabile stipulato tra un privato ed un comune con previsione dell'obbligo di corrispondere un "minimo garantito", a prescindere dal consumo effettivo, aveva secondo equità ritenuto valido il contratto purché l'ente territoriale avesse fornito la prova scritta che il fruitore aveva accettato tale clausola, non ritenendo di applicare al caso di specie la regola dettata dall'art. 1339 cod. civ., secondo la quale i prezzi di beni o servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione di clausole difformi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)