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Sez. L, Sentenza n. 759 del 04/02/1981 (Rv. 411234 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - LETTURISTA - LAVORATORE AUTONOMO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CLAUSOLA DI RECESSO - ESPRESSIONE DI UN POTERE GERARCHICO DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411234-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - LETTURISTA - LAVORATORE AUTONOMO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CLAUSOLA DI RECESSO - ESPRESSIONE DI UN POTERE GERARCHICO DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE.*

E correttamente ravvisata l'esistenza di un lavoro autonomo nelle prestazioni svolte da un letturista dell'ENEL in piena autonomia, con retribuzione commisurata all'attivita svolta, senza usufruire di un minimo fisso mensile, e senza inserzione nella organizzazione aziendale del datore di lavoro, essendo i controlli e le limitazioni imposte compatibili, con il contratto d'opera; mentre la clausola di recesso contenuta nel contratto - considerando la disciplina della risoluzione dei contratti in generale e la disciplina del recesso in tema di lavoro ex art 2227 cod civ - non puo essere univocamente riferita alla sussistenza di un potere gerarchico del datore di lavoro. (V 145/80, mass nn 403530 e 403531).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2224, Cod. Civ. art. 2227

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)