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Sez. L, Sentenza n. 5597 del 25/06/1987 (Rv. 454071 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE SPECIFICA DEI MEZZI DI PROVA DOCUMENTALI E NON - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454071-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE SPECIFICA DEI MEZZI DI PROVA DOCUMENTALI E NON - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*

La decadenza conseguente all'inosservanza, da parte dell'attore, del disposto dell'art. 414 n. 5 cod. proc. civ. (sulla necessità dell'indicazione specifica, nel ricorso, dei mezzi di prova e in particolare dei documenti) determina non già l'Invalidità o l'inammissibilità del ricorso, né tanto meno la nullità del procedimento o della sentenza, ma soltanto l'impossibilità di utilizzare le prove offerte tardivamente, nonché l'eventuale reiezione della domanda, ove non possa trovare accoglimento sulla base di altre prove regolarmente acquisite. (V 3305/86, mass n 446283; (V 13/77, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)