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Sez. 1, Sentenza n. 9642 del 22/04/2010 (Rv. 612670 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE | Progettazione di opera pubblica - Clausola condizionante il compenso del professionista incaricato del progetto all'ottenimento del finanziamento dell'opera - Inserimento nel relativo disciplinare - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612670-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE

La clausola contrattuale, inserita in un disciplinare, con la quale il sorgere del diritto al compenso da parte del professionista incaricato del progetto di un'opera pubblica viene condizionato all'ottenimento del finanziamento per l'opera progettata, oltre ad essere consentita dalla previsione "neutra" di cui all'art. 5 della legge Regione Sicilia 29 aprile 1985, n. 21, era imposta ("ratione temporis") dall'art. 23, comma 2, del d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144 (recante una disciplina poi trasfusa negli artt. 191 e 194 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), il quale comminava la nullità di qualsivoglia deliberazione e conseguente convenzione diretta ad acquisire servizi in favore di comuni, province (nella specie, la Provincia di Caltanissetta) e comunità montane in difetto di previo impegno di spesa, disponendo che, in tal caso, il rapporto obbligatorio intercorresse tra il privato fornitore del servizio ed il funzionario che avesse stipulato l'accordo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 194, Legge Reg. Sicilia 29/04/1985 num. 21 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)