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Sez. 2, Sentenza n. 11340 del 21/07/2003 (Rv. 565313 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Rilascio di cambiali a fronte del prezzo pattuito - Azione causale di risoluzione - Esercizio - Condizioni ex art. 66, terzo comma del R.D. n. 1669 del 1933 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565313-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di contratti ed in ipotesi di inadempimento, il venditore cui, a fronte del prezzo pattuito, siano state rilasciate cambiali, è legittimato all'azione causale di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. indipendentemente dagli adempimenti di cui all'art. 66, terzo comma del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 - secondo cui il portatore della cambiale non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la Cancelleria del giudice competente - poiché tale disposizione, preordinata ad evitare che il debitore si trovi esposto al pericolo del doppio pagamento, non si applica quando l'azione causale non mira al pagamento e quando è proposta contro l'emittente dal primo prenditore.

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)