Sez. 2, Sentenza n. 11189 del 27/10/1995 (Rv. 494413 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Esercizio previa restituzione della cambiale o deposito presso la cancelleria del giudice competente - Funzione - Applicabilità alla sola azione causale di pagamento.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE
La disposizione dell'art. 66 R.D. n. 1669 del 1933, secondo cui il portatore della cambiale non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, ha la funzione di evitare che il debitore rimanga esposto ad un duplice pagamento, l'uno in relazione all'azione causale, l'altro per effetto dell'azione cambiaria esercitata dal successivo possessore del titolo che abbia continuato a circolare, ed è, pertanto, applicabile solo per l'azione causale di pagamento, che ha il medesimo oggetto della azione cambiaria, e non per le azioni che, pur avendo per oggetto lo stesso rapporto, perseguono uno scopo diverso, come quelle di risoluzione del contratto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)