Sez. 2, Sentenza n. 4712 del 28/05/1997 (Rv. 504733 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Esercizio - Condizioni ex art. 66 comma terzo del R.D. n. 1669 del 1933 - Finalità - Presupposto - Applicabilità della norma ad azioni diverse da quella di pagamento - Esclusione.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE
La disposizione dell'art. 66, comma terzo del R.D. n. 1669 del 1933 - secondo cui il portatore della cambiale non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la Cancelleria del giudice competente - è preordinata ad evitare che il debitore rimanga esposto all'eventualità di un duplice pagamento - e cioè l'uno in relazione all'azione causale e l'altro per effetto dell'azione cambiaria esercitata dal successivo possessore del titolo che abbia continuato a circolare e trova applicazione solo se l'azione causale è volta allo stesso fine di quella cambiaria (il pagamento), come si desume dal secondo comma dello stesso articolo, il quale, disponendo che l'azione causale è esperibile solo dopo accertato con protesto la mancanza di accettazione e di pagamento evidenzia che l'azione contemplata è quella di pagamento e non altre, giacché rispetto a queste ultime il rifiuto di accettazione ed il rifiuto di pagamento da accertare preventivamente sarebbero del tutto irrilevanti. La disposizione non riguarda, pertanto, le azioni, come quella di risoluzione del contratto, che perseguono uno scopo diverso.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)