Sez. 2, Sentenza n. 1744 del 11/02/1993 (Rv. 480854 - 01)
Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Azione causale | Esercizio - Condizioni - Offerta di restituzione della cambiale e suo deposito - Riferimento all'azione tendente al pagamento della somma portata dalla cambiale - Estensione ad altre azioni causali - Esclusione.
Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Azione causale
La disposizione dell'art. 66 comma terzo della legge cambiaria, che prescrive l'offerta di restituzione della cambiale ed il suo deposito quale condizione per l'esercizio dell'azione causale, si riferisce all'azione "ex causa" tendente al pagamento della somma portata dalla cambiale e non è, pertanto, applicabile ad altre azioni causali che, pur trovando la loro fonte nello stesso rapporto da cui ha origine la cambiale, sono dirette a fini diversi dal pagamento (nella specie: azione di risoluzione del contratto).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)