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Sez. L, Sentenza n. 7227 del 02/12/1983 (Rv. 431826 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - ISTRUZIONE PROFESSIONALE - IN GENERE - RAPPORTO DI APPRENDISTATO E RAPPORTO ISTITUITO ATTRAVERSO LA FREQUENZA DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER LAVORATORI, INDETTI DALLE IMPRESE CON AUTONOMIA DI REGOLAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO - DISTINZIONE - CONSEGUENZE - ASSUNZIONE DELL'ALLIEVO DOPO LA PARTECIPAZIONE AI PREDETTI CORSI - CUMULO DELLA DURATA DEI DUE RAPPORTI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431826-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - ISTRUZIONE PROFESSIONALE - IN GENERE - RAPPORTO DI APPRENDISTATO E RAPPORTO ISTITUITO ATTRAVERSO LA FREQUENZA DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER LAVORATORI, INDETTI DALLE IMPRESE CON AUTONOMIA DI REGOLAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO - DISTINZIONE - CONSEGUENZE - ASSUNZIONE DELL'ALLIEVO DOPO LA PARTECIPAZIONE AI PREDETTI CORSI - CUMULO DELLA DURATA DEI DUE RAPPORTI - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il rapporto di apprendistato, con le caratteristiche che gli sono proprie secondo la definizione normativa (art. 2 legge n. 25 del 1955), si distingue dal rapporto che si istituisce attraverso la frequenza dei corsi di perfezionamento per lavoratori, indetti dalle imprese con autonomia di regolamento, organizzazione e funzionamento, essendo il primo riconducibile ad una causa giuridica complessa, nella quale, accanto all'Obbligo dell'imprenditore di impartire o fare impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, rileva altresì l'esistenza di una prestazione lavorativa utilizzata nell'impresa, mentre il secondo è un rapporto nel quale l'insegnamento impartito dall'imprenditore, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, la cui realizzazione comporta necessariamente un dispendio di attività psico-fisica da parte di quest'ultimo, rilevante solo come strumentalmente diretta a siffatta formazione, ma non come collaborazione all'attività dell'impresa, talché difetta qualsiasi corrispettività fra le prestazioni delle parti. Pertanto, ove successivamente alla suddetta frequenza, l'allievo venga assunto dall'impresa che ha organizzato il corso, questo non può ritenersi compreso nell'instaurato rapporto di lavoro subordinato, né la sua durata potrà cumularsi all'effettiva anzianità di servizio, salve le possibilità eventualmente previste da specifiche Disposizioni di legge (nella specie, dall'art. 4 della legge n. 1079 del 1971 relativa al fondo speciale di previdenza per gli elettrici). (V 1590/83, mass n 426428; (V 4948/78, mass n 394672; (Conf 4231/81, mass n 414904; (Conf 1854/81, mass n 412547).*

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2, Legge 25/11/1971 num. 1079 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)