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Sez. L, Sentenza n. 647 del 26/01/1988 (Rv. 457097 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'ONNICOMPRENSIVITÀ - INSUSSISTENZA - LIMITI - ADOZIONE NELL'ESERCIZIO DELLA AUTONOMIA CONTRATTUALE COLLETTIVA - AMMISSIBILITÀ - INTERPRETAZIONE RELATIVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL COMPUTO DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E DOMENICALE CONTINUATIVO NELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA E NELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE.*
Stato
decisa il 1988-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457097-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'ONNICOMPRENSIVITÀ - INSUSSISTENZA - LIMITI - ADOZIONE NELL'ESERCIZIO DELLA AUTONOMIA CONTRATTUALE COLLETTIVA - AMMISSIBILITÀ - INTERPRETAZIONE RELATIVA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL COMPUTO DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E DOMENICALE CONTINUATIVO NELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA E NELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE.*

La circostanza che il principio dell'onnicomprensività della retribuzione non abbia valore di regola generale dell'ordinamento, risultando esso recepito dalla legge solo in relazione a determinati istituti (come quello dell'indennità di anzianità, ex art. 2120 e 2121, vecchio testo, cod. civ.), non esclude che il principio suddetto possa essere adottato dalle parti nell'Esercizio dell'autonomia contrattuale collettiva, l'interpretazione delle cui Disposizioni, nel caso di contratti collettivi postcorporativi non aventi efficacia erga omnes, è riservata al giudice del merito ed è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, in particolare, che, alla stregua dell'art. 8 del contratto di lavoro del settore, i compensi per lavoro straordinario e domenicale fossero computabili, in quanto compensi di carattere continuativi, ai fini della Determinazione dell'indennità integrativa e delle mensilità aggiuntive, oltre che ai fini della Determinazione dell'indennità di anzianità). (V 7155/87, mass n 455299).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)