Sez. L, Sentenza n. 5032 del 05/09/1988 (Rv. 459830 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INCIDENZA - CONDIZIONI - CONTINUITÀ DEL COMPENSO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INCIDENZA - CONDIZIONI - CONTINUITÀ DEL COMPENSO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La continuità del compenso per lavoro straordinario - che ne comporta la computabilità nella Determinazione dell'indennità di fine rapporto, alla stregua del criterio di onnicomprensività della retribuzione adottato dall'art. 2121 cod. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982), nonché ai fini di istituti contrattuali per la cui Determinazione la disciplina collettiva assuma, secondo il motivato accertamento del giudice del merito, lo stesso criterio di onnicomprensività - deve essere riferita alle prestazioni di lavoro e, pertanto, sussiste nel caso di prestazioni lavorative abitualmente eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva. Tale continuità - che deve risultare oggettivamente dalla organizzazione del lavoro, senza essere incompatibile con l'eventuale variabilità della prestazione straordinaria e del relativo compenso - può essere dal giudice verificata ex post alla stregua della periodicità mensile del detto compenso, restando la relativa valutazione incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da congrua motivazione. (nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza - relativa al rapporto di lavoro di un dipendente della RAI in servizio fino al 2 aprile 1981 - nella parte in cui riconosceva la computabilità del compenso per lavoro straordinario ai fini della Determinazione dell'indennità di anzianità, mentre l'ha cassata, per vizi di motivazione, nella parte in cui tale computabilità riconosceva ai fini delle ferie, delle mensilità aggiuntive e dell'integrazione aziendale di cui all'art. 2 dell'accordo 20 maggio 1978). (V 647/88, mass n 457097; (V 6356/87, mass nn 454628 e 454629; (V 4656/87, mass n 453316; (V 4508/87, mass n 453208; (V 510/86, mass n 444106; (V 5729/85, mass n 442916).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)