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Sez. 3, Sentenza n. 6448 del 15/07/1997 (Rv. 506006 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE | Criterio - Principio della causalità del processo - Nozione - Fattispecie in tema di domanda di riscatto.
Stato
decisa il 1997-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506006-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE

Se il retraente cita, unitamente al retrattato, il venditore di un fondo agricolo, che assume alienato in violazione del suo diritto di prelazione (art. 8, legge 26 maggio 1965 n. 590), pur se non svolge alcuna domanda nei suoi confronti, e anche se difettano le condizioni di legge per evocarlo in giudizio, deve rimborsargli le spese giudiziali, se la domanda di riscatto è rigettata, per il principio di causalità del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 103, Cod. Civ. art. 163, Cod. Civ. art. 91, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)