Sez. 1, Sentenza n. 11958 del 02/12/1993 (Rv. 484593 - 01)
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Presunzione di trasferimento di accessioni e pertinenze | Operatività - Esclusione - Condizioni.
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Presunzione di trasferimento di accessioni e pertinenze
In materia d'imposta di registro, la presunzione di trasferimento, all'acquirente dell'immobile, delle relative accessioni e pertinenze - posta dall'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, con disposizione non modificata dall'art. 24 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 - non opera solo quando dall'atto di vendita siano espressamente escluse le une e le altre o emergano concreti elementi per identificare nell'acquirente l'artefice della costruzione o della destinazione pertinenziale con contestuale rinuncia dell'alienante al diritto di accessione, ovvero quando il contribuente provi - anche attraverso l'esibizione di fatture di acquisto dei materiali - che la costruzione sia stata realizzata dopo l'acquisto dell'area o che l'abbia acquistata da un terzo o che appartenga ad altro soggetto. Ad escludere la operatività di detta presunzione non è sufficiente la produzione di una scrittura privata non registrata in epoca anteriore al trasferimento, né la intestazione in Catasto, avvenuta prima del trasferimento, dell'accessione o pertinenza all'acquirente, non rientrando tali prove tra quelle ammesse (con enumerazione tassativa e, quindi, non estensibile per analogia) dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 23, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)