Sez. 1, Sentenza n. 6192 del 08/07/1996 (Rv. 498405 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO DI ACCESSIONI E PERTINENZE | Prova contraria - Ammissibilità - Estensione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - PRESUNZIONE DI TRASFERIMENTO DI ACCESSIONI E PERTINENZE
In tema di imposta di registro, la presunzione stabilita dal primo comma dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (non modificata dall'art. 24 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) - secondo cui ai fini tributari "nei trasferimenti immobiliari le accessioni...si presumono trasferite all'acquirente dell'immobile" - può essere vinta attraverso la prova che il bene accessorio è stato realizzato dopo il trasferimento del bene principale e la prova di questa circostanza può essere fornita con qualsiasi mezzo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 23, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)