Sez. U, Sentenza n. 34623 del 26/06/2002 Cc. (dep. 16/10/2002) Rv. 222261 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Effetto estensivo nei confronti dell'indagato non impugnante - Esclusione - Estensione degli effetti della decisione - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze in tema di sequestro conservativo.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati all'imputato rimasto ad esso estraneo, mentre è possibile l'estensione degli effetti favorevoli della decisione a condizione che questa non sia fondata su motivi personali di uno degli impugnanti e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. Ne deriva che all'annullamento, disposto per motivi non personali, di un provvedimento di sequestro conservativo emesso nei confronti di un imputato non consegue l'annullamento di analogo provvedimento disposto nei confronti di coimputato che non abbia proposto richiesta di riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 318 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 587, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)