Sez. 5, Sentenza n. 5356 del 10/03/2006 (Rv. 587766 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione da parte degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria - Autorizzazione ai sensi dell'art. 52, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Produzione in fotocopia - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il mancato deposito dell'originale dell'autorizzazione prescritta dall'art. 52, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non costituisce causa d'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'Ufficio, qualora l'atto sia stato depositato in fotocopia, dovendo quest'ultima essere equiparata all'originale, in base al canone ermeneutico secondo il quale è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo, e però consenta, per quanto è possibile, di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)