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Sez. 5, Sentenza n. 7312 del 29/03/2006 (Rv. 590643 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE | Spedizione del ricorso a mezzo posta ex art. 20, comma secondo, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Consegna della raccomandata all'ufficio postale - Data risultante dal timbro apposto sulla distinta - Elenco predisposta dall'Avvocatura Generale dello Stato - Certezza - Valida attestazione - Equipollenza agli altri atti contenenti lo stesso timbro - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590643-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITÀ PER LA PROPOSIZIONE

Nel processo tributario, per la notificazione a mezzo posta dell'appello secondo le modalità fissate dall'art. 20, comma 2, richiamato dall'art. 53, comma 2, del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, la data di presentazione delle raccomandate, consegnate all'ufficio postale, risultante dal timbro apposto sulla distinta-elenco predisposta dall'Avvocatura Generale dello Stato (e allegata agli atti) è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del processo tributario dalla Corte costituzionale (sentenze n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)