Sez. 5, Sentenza n. 18088 del 08/09/2004 (Rv. 576878 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Deposito del ricorso notificato nella segreteria della Commissione tributaria adita - In copia - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, ove l'appellante abbia depositato nella segreteria della Commissione tributaria adita, non già l'originale del ricorso, ossia l'esemplare dell'atto introduttivo dell'appello restituito dall'ufficiale giudiziario all'esito del procedimento notificatorio con la relazione certificante la regolarità della <vocativo in ius> della parte appellata, ma una fotocopia dell'atto medesimo restituitole dall'ufficiale notificatore all'esito del procedimento notificatorio recante in calce, sempre in fotocopia, la relazione di notificazione, di cui all'art. 148 cod. proc. civ., certificante l'avvenuta <vocativo in ius> dell'appellata, risulta sostanzialmente osservato il combinato disposto degli artt. 22, comma primo, e cinquantaduesimo, comma secondo, D. Lgs. n. 546 del 1992, che prescrive, in caso di giudizio di appello dinanzi alla C.T.R., promosso con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a norma degli artt. 137 e ss. cod. proc. civ., che l'appellante debba, a pena di inammissibilità, costituirsi depositando nella segreteria del giudice adito l'originale dell'atto (ossia l'esemplare restituito dall'ufficiale giudiziario notificatore con la relazione di cui all'art. 148 cod. proc. civ.) entro il termine di trenta giorni dalla data della realizzata notificazione. A tale conclusione si perviene osservando il canone ermeneutico secondo il quale è necessario dare alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo e, però, consenta, per quanto possibile, di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno delle parti che di quella garanzia dovrebbero giovarsi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)