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Sez. 3, Sentenza n. 10654 del 04/06/2004 (Rv. 573388 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione nuova - Divieto di proposizione in appello - Art. 345 cod.proc.civ. nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990 - Applicabilità ai giudizi già pendenti in primo grado alla data del 30 aprile 1995 - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573388-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Il divieto di proporre nuove eccezioni in grado appello, stabilito dall'art. 345, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 52 della legge n. 353 del 1990, in virtù dell'art. 90 della medesima legge è applicabile esclusivamente ai processi iniziati in primo grado successivamente al 30 aprile 1995.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)