Sez. 1, Sentenza n. 12703 del 29/08/2003 (Rv. 566415 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezione nuova - Divieto di proposizione in appello - Art. 345 cod. proc. civ. nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990 - Applicabilità ai giudizi già pendenti in primo grado alla data del 30 aprile 1995 - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
Il divieto di proporre nuove eccezioni in grado appello, stabilito dall'art. 345, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 52 della legge n. 353 del 1990, in virtù dell'art. 90 della medesima legge è applicabile esclusivamente ai processi iniziati in primo grado successivamente al 30 aprile 1995 e, conseguentemente, in un giudizio di separazione personale iniziato anteriormente a quest'ultima data, è ammissibile l'eccezione con la quale l'appellante, per la prima volta, in secondo grado, deduce l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda di separazione, sul rilievo che tra le parti era stata già pronunciata la separazione personale in virtù di un provvedimento di volontaria giurisdizione di una autorità giudiziaria straniera (nella specie, filippina), di omologazione della separazione consensuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)