Sez. L, Sentenza n. 1302 del 15/02/1985 (Rv. 439390 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE - AFFERMAZIONE DI UN UNICO RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - PREVIA DIMOSTRAZIONE DELL'INTENTO FRAUDOLENTO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE - AFFERMAZIONE DI UN UNICO RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - PREVIA DIMOSTRAZIONE DELL'INTENTO FRAUDOLENTO - ESCLUSIONE.*
Nel caso di una pluralità di contratti di lavoro a termine stipulati al di fuori delle ipotesi eccezionalmente previste dallo art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230, l'affermazione della esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato prescinde dalla dimostrazione dell'intento fraudolento considerato dall'art. 2, ultimo comma, della stessa legge, che presuppone una pluralità di assunzioni con termine validamente apposto. (V 1600/82, mass n 419420; (V 3836/81, mass n 414477).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)