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Sez. 1, Sentenza n. 2927 del 05/07/1977 (Rv. 386476 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - FATTISPECIE VARIE - COSTRUZIONI AUTOSTRADALI - ESENZIONE EX LEGGE N 729 DEL 1961 - INAPPLICABILITA ALL'IGE.*
Stato
decisa il 1977-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386476-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - FATTISPECIE VARIE - COSTRUZIONI AUTOSTRADALI - ESENZIONE EX LEGGE N 729 DEL 1961 - INAPPLICABILITA ALL'IGE.*

L'esenzione tributaria, prevista dall'art 8 della legge n 729 del 1961 sulle costruzioni autostradali, riguarda gli Atti e contratti occorrenti all'attuazione della legge stessa e non concerne, percio, l'imposta generale sull'entrata, la quale ha come presupposto non gia un atto o contratto ma un pagamento, ossia un atto non negoziale, alla cui entita e commisurata. Ne puo invocarsi l'analogia tra pagamento ed atto negoziale, poiche le leggi di esenzione tributaria, in quanto eccezionali, non sono suscettibili di estensione analogica. (Conf 3040/76, mass n 381817).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 1, Legge 24/07/1961 num. 729 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)