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Sez. 6, Sentenza n. 29535 del 02/07/2013 Ud. (dep. 10/07/2013) Rv. 256151 - 01

IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI | Art. 63, comma secondo, cod. proc. pen. - Dichiarazioni rese da persona non ancora raggiunta da univoci elementi indizianti - InutilizzabilitĂ  "erga omnes" - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256151-01

IMPUTATO - DICHIARAZIONI - INDIZIANTI

Le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell'esame, e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa, non possono essere utilizzate contro di lei, ma possono esserlo nei confronti di terzi. (Fattispecie relativa ad un delitto di corruzione in cui la S.C. ha ritenuto corretta la escussione di un privato, escussione poi interrotta ai sensi dell'art. 63, comma primo, cod. proc. pen., dopo che il dichiarante aveva iniziato ad ammettere l'esistenza di un accordo corruttivo con il pubblico ufficiale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)