Sez. L, Sentenza n. 12784 del 09/07/2004 (Rv. 574433 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla computabilità nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto dei metalmeccanici dei compensi per lavoro prestato nelle festività infrasettimanali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva interpretato l'art. 26 del CCNL 4.7.1994 dei metalmeccanici escludendo dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro, nel senso che tale previsione non dovesse applicarsi alla retribuzione per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali da un lavoratore con orario normale di quaranta ore settimanali articolato sulla base di turni, con conseguente computabilità della stessa nella predetta base di calcolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 04/07/1994
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)