Sez. L, Sentenza n. 708 del 02/02/1985 (Rv. 438914 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - PRINCIPIO DI CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - AMBITO DI APPLICAZIONE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO DELL'AZIENDA ED AUTORIZZAZIONE DEL CUSTODE ALLA GESTIONE PROVVISORIA - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - PRINCIPIO DI CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - AMBITO DI APPLICAZIONE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO DELL'AZIENDA ED AUTORIZZAZIONE DEL CUSTODE ALLA GESTIONE PROVVISORIA - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Il principio di continuità del rapporto di lavoro subordinato, sancito dall'art. 2112 cod. civ. per il caso di trasferimento di azienda, opera in qualunque ipotesi di successione del titolare della azienda, indipendentemente dal mezzo giuridico che ha determinato tale sostituzione e, pertanto, trova applicazione anche nel caso in cui - disposto il sequestro giudiziario dell'azienda ed autorizzata la gestione provvisoria ad opera del custode ex artt. 670 n. 1 e 676 cod. proc. civ. - il lavoratore continui a prestare la sua attività nell'azienda medesima, con la conseguenza che la sopravvenienza della predetta misura cautelare non determina l'interruzione del rapporto di lavoro, che prosegue inalterato con i medesimi caratteri anche in ordine alla natura di retribuzione del compenso erogato al lavoratore, senza che quest'ultimo possa qualificarsi come collaboratore autorizzato del custode il cui compenso debba essere stabilito dal giudice ex art. 65 cod. proc. civ.. (V 147/83, mass n 424958; (4868/82, mass n 422873).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 670 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 676
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)